STATUTO Associazione A.C.C.A. APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “A.C.C.A. APS”, associazione per la cura del comportamento alimentare, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Carrara (Massa Carrara) e con durata illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L’associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore.


In particolare, intende operare per fornire aiuto alle persone con disturbi dell’alimentazione e della nutrizione DNA (anoressia, bulimia, etc.) e alle loro famiglie, e di realizzare progetti specifici quali:


a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.


Per interventi e servizi sociali e per prestazioni sociosanitarie si intendono in particolare le attività orientate alla risposta ai bisogni delle persone con DNA e loro famigliari, quali elencate in seguito.


Con interventi e prestazioni sanitarie si intendono, tra gli altri, la promozione e la realizzazione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.


A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione può:
– Diffondere informazione approfondita sulle problematiche arrecate alla persona dai DNA;
– Dare sostegno ai familiari delle persone affette dai DNA;
– Fare da collegamento fra i suddetti familiari e le strutture sanitarie pubbliche e private
– Promuovere la visibilità e il riconoscimento dei disturbi dell’alimentazione a livello sanitario e istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative e di assistenza sociale e/o socio-sanitaria e per l’inserimento e la tutela in ambito lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia;
– Informare e sensibilizzare la popolazione attraverso l’organizzazione, in collaborazione con specialisti e luminari del settore, di congressi, seminari, workshop, convegni mirati all’approfondimento di varie tematiche relative ai disturbi dell’alimentazione;
– Stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione con particolare riguardo alla scuola;

– Organizzare mostre (fotografiche, d’arte, etc.), spettacoli (teatrali, musicali, etc.) e laboratori (teatrali, fotografici, etc.) volti alla sensibilizzazione e informazione dei DNA nonché alla riabilitazione delle persone affette dai DNA;
– Lavorare alla creazione di un centro altamente specializzato che garantisca in collaborazione con specialisti del settore (medici, psichiatri, psicologi, dietisti, nutrizionisti, educatori, infermieri, etc.) una continuità del trattamento sul territorio;
– Sostenere gli interessati e i loro familiari attraverso l’istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di sportello di accoglienza, di gruppi di auto-aiuto, l’attivazione di convenzioni presso strutture accreditate, anche private, per facilitare l’accesso e/o il ricovero di persone con DNA, e attraverso la diffusione di materiale informativo.


Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.


In particolare, può effettuare:
a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione;
b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017.


Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022.

 

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.


L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.


Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:
– L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o altro mezzo di comunicazione, da considerarsi valido per qualsiasi notifica di comunicazione da parte dell’associazione ivi compresa la convocazione delle assemblee;
– la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.


Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri.


Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso.


L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 6 (sei) mesi.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo e il Revisore legale dei conti se nominati.

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto; per l’associato minore di età, il voto è esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati.


La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.


L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– elegge e revoca il Presidente;
– determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
– nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
– elegge e revoca l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
– delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
– delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.


L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.


Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti aventi diritto. In caso di parità di voto, la proposta in votazione si intende respinta. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto è necessario il voto di due terzi dei presenti aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto di due terzi dei presenti aventi diritto.
Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è necessario il voto di due terzi dei presenti aventi diritto.

ART. 8
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o a essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall’Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni con possibilità di essere rieletti.
La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto: a parità di voti espressi prevale il voto di chi presiede; non è ammessa la delega da un componente all’altro del Consiglio direttivo.
Si può prevedere l’intervento al Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, quest’ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, potranno essere attribuiti più incarichi a una sola persona.

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete:
– la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
– curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
– la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.


Al Tesoriere spetta il compito di:
– tenere e aggiornare i libri contabili;
– predisporre il bilancio dell’Associazione.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, il Consiglio direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio direttivo, Organo di controllo, etc.).

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi dell’Associazione, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri e Registro)

L’associazione deve tenere il:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
– registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 


Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del CTS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.


L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

L’associazione è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 con provvedimento n. 8558 del 30/04/2023 dell’Ufficio Regionale del Registro Unico della Regione Toscana, numero di repertorio 112211.
Conseguentemente, indica gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e iscrive nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.